Art. 3.
(Equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici).

      1. Le vendite, previo incanto o vendita in economia, degli equini riformati di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici sono sospese in via definitiva.
      2. Gli equini riformati di cui al comma 1 sono ospitati a vita presso apposite strutture delle Forze armate o degli enti pubblici ovvero presso i pensionati di cui all'articolo 5; essi possono, altresì, essere dati in affidamento ai soggetti privati, alle associazioni o agli enti previsti dal medesimo articolo 5, comma 4.